(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35  del
                           12 agosto 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis); 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere b) e m), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  (Codice  dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della  legge  6
luglio 2002, n. 137); 
  Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n.  20  (Disciplina  della
partecipazione regionale a societa', associazioni, fondazioni e altri
organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51,  comma  1  dello
Statuto. Norme in materia di componenti degli  organi  amministrativi
delle societa' a partecipazione regionale); 
  Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle
disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali); 
  Vista la legge regionale  4  marzo  2016,  n.  22  (Disciplina  del
sistema regionale della promozione  economica  e  turistica.  Riforma
dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET).  Modifiche
alla legge regionale n. 53/2008 in tema di  artigianato  artistico  e
tradizionale); 
  Visto  il  parere  istituzionale,  favorevole   con   osservazioni,
espresso dalla Prima  Commissione  consiliare  nella  seduta  del  21
luglio 2016; 
  Considerato quanto segue: 
    1.  La  Fondazione  Sistema  Toscana,  costituita  dalla  Regione
Toscana dal 2004, ha svolto un ruolo di primo piano nell'ambito della
promozione  del  territorio  regionale  e  della  sua  identita'  con
strumenti di comunicazione digitale  integrata.  Dal  2010,  dopo  la
fusione con Mediateca Regionale  Toscana,  ha  sviluppato  e  tuttora
sostiene  le  attivita'  in  campo  cinematografico  ed  audiovisivo,
riportando importanti risultati sul territorio; 
    2.  La  Fondazione  Sistema  Toscana  ha  ampliato   le   proprie
competenze ed attivita' a  supporto  dell'amministrazione  regionale,
acquisendo un'importanza strategica sempre  piu'  rilevante,  sia  in
termini di impegno  finanziario,  sia  in  termini  di  piu'  stretta
interlocuzione con l'amministrazione regionale per  le  politiche  di
settore; 
    3.  Il  progressivo  potenziamento  del  ruolo  della  Fondazione
Sistema  Toscana  ha  comportato  l'avvio  di  un  percorso  volto  a
rafforzare il  ruolo  di  governo  della  Regione  all'interno  della
Fondazione  stessa  realizzatosi  principalmente,  attraverso  alcune
modifiche statutarie, nell'ambito della composizione del consiglio di
amministrazione, i cui membri sono interamente nominati dal Consiglio
regionale; 
    4. Alla luce di questi cambiamenti si rende opportuno  rivisitare
la normativa vigente ai fini di una piu' efficiente razionalizzazione
dell'azione regionale e dell'impiego  delle  risorse  destinate  alla
Fondazione Sistema Toscana  adottando  uno  schema  di  piu'  stretta
interconnessione funzionale  tra  l'amministrazione  regionale  e  la
Fondazione Sistema Toscana tale da caratterizzare la Fondazione  come
una articolazione interna «in house» della Regione; 
    5. In questo nuovo quadro evolutivo si  evidenzia  l'esigenza  di
caratterizzare il rapporto funzionale tra l'amministrazione regionale
e la Fondazione Sistema Toscana attraverso la previsione di indirizzi
regionali annuali per l'attivita' e la gestione, nonche' di  puntuali
forme di controllo coerenti con il diritto europeo e la  legislazione
nazionale in materia di organismi «in house providing»; 
    6.   Lo   statuto   della   Fondazione   Sistema   Toscana   deve
necessariamente essere adeguato alle nuove disposizioni,  secondo  le
procedure della legge regionale n. 20/2008, in  base  alle  quali  la
Giunta regionale approva lo schema dello statuto previo parere  della
competente commissione consiliare; 
    7. Il parere della Prima commissione consiliare e' stato  accolto
ed e' stato adeguato conseguentemente il testo della presente legge; 
  Approva la presente legge 
                               Art. 1 
 
                     Fondazione Sistema Toscana. 
     Sostituzione dell'art. 44 della legge regionale n. 21/2010 
 
  1. L'art. 44 della legge regionale 25 febbraio 2010, n.  21  (Testo
unico delle disposizioni in materia di  beni,  istituti  e  attivita'
culturali), e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 44 (Fondazione Sistema Toscana). - 1. La  Fondazione  Sistema
Toscana opera secondo le modalita' dell'in  house  providing  per  il
perseguimento delle seguenti finalita' istituzionali della Regione: 
    a) sviluppo delle tecnologie digitali per la  valorizzazione  dei
beni, la promozione delle attivita' culturali della Toscana  e  della
societa' dell'informazione e della conoscenza; 
    b) promozione dell'integrazione fra offerta culturale  e  offerta
turistica; 
    c) promozione della diffusione  del  cinema  di  qualita',  delle
opere, dei  materiali  e  dei  prodotti  audiovisivi  e  multimediali
realizzati e conservati per la fruizione da parte del pubblico; 
    d)  sostegno  alla  localizzazione  in  Toscana   di   produzioni
televisive, cinematografiche e multimediali di qualita'; 
    e) la promozione e la valorizzazione dell'identita' toscana. 
  2. La  Regione  esercita  il  controllo  analogo  sulla  Fondazione
Sistema Toscana nel rispetto dei principi e  delle  disposizioni  del
diritto  europeo  e  della  legislazione  nazionale  in  materia   di
organismi «in house providing». 
  3.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
articolo, lo statuto della Fondazione  Sistema  Toscana  e'  adeguato
alle disposizioni di cui al presente articolo ed agli articoli 44-bis
e 44-ter, ed e' approvato secondo le procedure  di  cui  all'art.  8,
comma 2, della legge regionale 28  aprile  2008,  n.  20  (Disciplina
della partecipazione regionale a societa', associazioni, fondazioni e
altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art.  51,  comma  1
dello  Statuto.  Norme  in  materia  di   componenti   degli   organi
amministrativi delle societa' a partecipazione regionale).».