(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 12 agosto 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis); IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere b) e m), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a societa', associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle societa' a partecipazione regionale); Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali); Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla legge regionale n. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale); Visto il parere istituzionale, favorevole con osservazioni, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 21 luglio 2016; Considerato quanto segue: 1. La Fondazione Sistema Toscana, costituita dalla Regione Toscana dal 2004, ha svolto un ruolo di primo piano nell'ambito della promozione del territorio regionale e della sua identita' con strumenti di comunicazione digitale integrata. Dal 2010, dopo la fusione con Mediateca Regionale Toscana, ha sviluppato e tuttora sostiene le attivita' in campo cinematografico ed audiovisivo, riportando importanti risultati sul territorio; 2. La Fondazione Sistema Toscana ha ampliato le proprie competenze ed attivita' a supporto dell'amministrazione regionale, acquisendo un'importanza strategica sempre piu' rilevante, sia in termini di impegno finanziario, sia in termini di piu' stretta interlocuzione con l'amministrazione regionale per le politiche di settore; 3. Il progressivo potenziamento del ruolo della Fondazione Sistema Toscana ha comportato l'avvio di un percorso volto a rafforzare il ruolo di governo della Regione all'interno della Fondazione stessa realizzatosi principalmente, attraverso alcune modifiche statutarie, nell'ambito della composizione del consiglio di amministrazione, i cui membri sono interamente nominati dal Consiglio regionale; 4. Alla luce di questi cambiamenti si rende opportuno rivisitare la normativa vigente ai fini di una piu' efficiente razionalizzazione dell'azione regionale e dell'impiego delle risorse destinate alla Fondazione Sistema Toscana adottando uno schema di piu' stretta interconnessione funzionale tra l'amministrazione regionale e la Fondazione Sistema Toscana tale da caratterizzare la Fondazione come una articolazione interna «in house» della Regione; 5. In questo nuovo quadro evolutivo si evidenzia l'esigenza di caratterizzare il rapporto funzionale tra l'amministrazione regionale e la Fondazione Sistema Toscana attraverso la previsione di indirizzi regionali annuali per l'attivita' e la gestione, nonche' di puntuali forme di controllo coerenti con il diritto europeo e la legislazione nazionale in materia di organismi «in house providing»; 6. Lo statuto della Fondazione Sistema Toscana deve necessariamente essere adeguato alle nuove disposizioni, secondo le procedure della legge regionale n. 20/2008, in base alle quali la Giunta regionale approva lo schema dello statuto previo parere della competente commissione consiliare; 7. Il parere della Prima commissione consiliare e' stato accolto ed e' stato adeguato conseguentemente il testo della presente legge; Approva la presente legge Art. 1 Fondazione Sistema Toscana. Sostituzione dell'art. 44 della legge regionale n. 21/2010 1. L'art. 44 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali), e' sostituito dal seguente: «Art. 44 (Fondazione Sistema Toscana). - 1. La Fondazione Sistema Toscana opera secondo le modalita' dell'in house providing per il perseguimento delle seguenti finalita' istituzionali della Regione: a) sviluppo delle tecnologie digitali per la valorizzazione dei beni, la promozione delle attivita' culturali della Toscana e della societa' dell'informazione e della conoscenza; b) promozione dell'integrazione fra offerta culturale e offerta turistica; c) promozione della diffusione del cinema di qualita', delle opere, dei materiali e dei prodotti audiovisivi e multimediali realizzati e conservati per la fruizione da parte del pubblico; d) sostegno alla localizzazione in Toscana di produzioni televisive, cinematografiche e multimediali di qualita'; e) la promozione e la valorizzazione dell'identita' toscana. 2. La Regione esercita il controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale in materia di organismi «in house providing». 3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, lo statuto della Fondazione Sistema Toscana e' adeguato alle disposizioni di cui al presente articolo ed agli articoli 44-bis e 44-ter, ed e' approvato secondo le procedure di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a societa', associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle societa' a partecipazione regionale).».